Statuto dell’Organizzazione di Volontariato “Drum Bun“
Art. 1 – Costituzione e Sede
E’ costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata “DRUM BUN”
con la forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del C.C.
L’Organizzazione è costituita in conformità al dettato della L.266/91, pertanto a seguito dell’iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione degli associati alla vita dell’Organizzazione stessa. La durata dell’Organizzazione è illimitata. L’Organizzazione ha la sede legale nel comune di CREMONA all’indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale. Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.
Art. 2 – Principi fondativi
L’associazione trae fondamento da una visione antropologica cristiana. Mantiene fermamente una posizione di apertura verso qualsiasi altra cultura e religione, purché ne condivida gli ideali di pace, giustizia, uguaglianza e democrazia. Si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 e alla Convenzione di New York del 1989 sui Diritti del Fanciullo. Promuove la cultura del dono e del servizio nei confronti di chi è in difficoltà. Rifiuta la visione assistenzialista, avendo come obiettivo il superamento delle cause del disagio per il raggiungimento dell’autonomia. A questo scopo coinvolge giovani e adulti in iniziative di solidarietà. Crede nei percorsi di crescita personale e relazionale, favorendo qualità e coesione delle relazioni come elemento fondante. Promuove la fraternità come stile di collaborazione, cooperazione e convivenza. Si mette al servizio del territorio con lo stile dell’ascolto e del dialogo, promuovendo la conoscenza reciproca e il lavoro di rete con le realtà presenti. Si impegna a sensibilizzare e diffondere i principi ispiratori dell’associazione e i modi in cui si realizzano sia attraverso le relazioni personali e comunitarie, sia attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione, avendo a cuore la verità e la trasparenza delle informazioni veicolate.
Art. 3 – Finalità e attività
L’Associazione non persegue fini di lucro ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore sociale, animativo e culturale. Le attività si rivolgono prevalentemente all’infanzia, all’adolescenza e alla gioventù in Italia e all’estero per il perseguimento di scopi educativi e di solidarietà.
L’Associazione denominata “DRUM BUN” in conformità all’atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità:
- promuovere diritti civili, sociali, umani in ambito nazionale ed internazionale con particolare riguardo verso bambini, adolescenti e giovani con minori opportunità;
- promuovere momenti di spiritualità e di crescita umana dei soci e di tutti coloro che in vario modo partecipano alle attività dell’associazione;
- cooperare allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- generare e favorire il lavoro di comunità;
- stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio collettivo e sociale;
- promuovere e sviluppare interventi continuativi di prevenzione sociale a carattere socio-culturale, sportivo e ricreativo sul territorio;
- promuovere l’attività animativa come metodo educativo;
- predisporre, attivare e/o gestire forme di attività ricreative e culturali come proposte positive per il tempo libero di bambini, adolescenti e giovani;
- porre attenzione non solo ai bisogni, anche attraverso uno stile e una qualità di relazioni positive e costruttive;
- tutelare, valorizzare e promuovere il territorio, inteso non solo come luogo fisico, ma anche come comunità di persone che lo abitano, educando alla cittadinanza attiva;
- promuovere la mobilità inter e intra-nazionale di giovani e famiglie attraverso il viaggio, lo scambio e la reciprocità, incentivando e valorizzando i processi di conoscenza e collaborazione tra diverse culture;
- favorire momenti di relazione e di incontro tra gli associati, tenendo uno stile di apertura e di condivisione;
- promuovere incontri di sensibilizzazione e corsi di formazione, finalizzati ad accrescere le competenze dei volontari nell’approccio alle attività proposte;
- promuovere la formazione e l’informazione dei soci e di tutti coloro che in vario modo partecipano alle attività dell’associazione;
- promuovere l’apprendimento attraverso la condivisione e l’educazione non formale.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo) :
- promuovere e favorire la partecipazione a momenti di spiritualità individuale e di gruppo;
- sostenere spazi e luoghi di incontro, di confronto e di partecipazione attiva;
- promuovere e organizzare esperienze di servizio e di volontariato in Italia e all’estero;
- promuovere ed organizzare viaggi di scambio culturale in Italia e all’estero per giovani e famiglie;
- favorire l’accoglienza di volontari e di giovani in esperienze di servizio e promozione del turismo solidale;
- realizzare progetti di rete, in collaborazione con realtà territoriali quali enti pubblici e religiosi, fondazioni, realtà del privato sociale e dell’associazionismo, in particolare con chi si occupa di situazioni di disagio;
- promuovere l’uso e la diffusione di nuove tecnologie per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio;
- valorizzare, attraverso l’utilizzo dei social e del sito internet, la condivisione di una corretta informazione e sensibilizzazione, e la promozione di iniziative ed eventi organizzati dall’associazione;
- organizzare iniziative di fundrising per sostenere i progetti dell’associazione;
- organizzare momenti di informazione e sensibilizzazione per adulti e giovani, come ad esempio all’interno di scuole, oratori, gruppi formali e informali.
Al fine di svolgere le sopraccitate attività l’Associazione:
- si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti;
- per il raggiungimento degli scopi sociali, qualora se ne presentasse la necessità, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni;
- svolge le proprie attività senza fini di lucro e non realizza attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle produttive marginali.
Art. 4(a) – I Soci
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori, e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto motivato. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Art. 4(b) – I soci onorari
Il Consiglio Direttivo può nominare “Soci Onorari’”quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa; i “Soci Onorari” acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della loro nomina. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
Art.5 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
L’esclusione ha effetto immediato a partire dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell’Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.
Art. 7 – Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.
L’assemblea ordinaria è convocata per:
- l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
- l’approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’esercizio precedente;
- l’esame delle questione sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli aderenti. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 15 e 16 del presente Statuto.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri effettivi, eletti tra i Soci dall’Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre eventuali regolamenti interni.
In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per procedere a nuove elezioni. Il Consiglio direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni al massimo per due mandati consecutivi. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.
Art. 11 – Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Tiene aggiornato l’elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Art.12 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.
Art. 13 – Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche nazionali o internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario. È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 14 – Il Bilancio
L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1°gennaio al 31 dicembre. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.
Art. 15 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Su proposta di uno degli organi o da almeno cinque associati lo statuto può essere modificato dall’assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 17 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, alla Legge Regionale n 1/2008 e al Decreto Legislativo 460/97.